Art. 6.

      1. L'articolo 50-bis della legge n. 354 del 1975 è sostituito dal seguente:

      «Art. 50-bis. (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge ai quali sia stata applicata la recidiva prevista nell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché ai condannati all'ergastolo ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dal citato articolo 99 del codice penale.
      2. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis qualora siano condannati per reati della medesima o di diversa specie commessi nel corso dell'applicazione dei benefìci previsti dalla presente legge».